| comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)
| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
| 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 150 milioni di euro per l'anno 2007. 1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
| 2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
|
|
| 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
«c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443»;
b) nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
|